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DL 127/2021 e Obbligo del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 127/2021, nel tentativo di estendere la necessità di Green Pass e favorire le vaccinazioni, è previsto – dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine ad oggi fissato per la cessazione dello stato di emergenza – l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

Tale obbligo fa sì che gravi sui singoli lavoratori la responsabilità giuridica delle conseguenze di eventuali carenze rispetto al Decreto Legge, come di seguito riporta un breve contributo dell’avvocato Rolando Dubini pubblicato sul portale online Punto Sicuro del 24/09/2021:

  • chi accede abusivamente ai luoghi di lavoro senza disporre di Green Pass viola il Decreto Legge n. 127/2021 ed è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970;
  • chi comunica preventivamente la mancanza di Certificazione Verde e non accede abusivamente viene considerato assente ingiustificato, non percepisce lo stipendio, ma conserva il posto di lavoro e non è soggetto a sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori che non dispongono del Green Pass e che non lo hanno comunicato all’azienda, l’articolo 3 comma 8 del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 così dispone:

  • “8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 [da 600 a 1.500 euro] e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.

Dunque, chi accede abusivamente al luogo di lavoro senza Certificazione verde è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970 e alla sanzione pecuniaria.

Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Diverso è il caso di chi, in modo contrattualmente e legalmente corretto, informa l’azienda di non essere in possesso del Green Pass prima di accedere in azienda.

In tal caso si applica invece il comma 6, che così dispone:

  • “6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Dunque, se il lavoratore comunica preventivamente di non essere in possesso del Green pass, non potrà accedere e verrà considerato assente ingiustificato fino al momento in cui provvederà ad esibire la Certificazione Verde o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021.

In questo caso però non vi sono conseguenze disciplinari, e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In ogni caso si tratta di assenza ingiustificata che fa venir meno il diritto alla retribuzione e a qualunque altro compenso od emolumento comunque denominato.

Per gli ulteriori approfondimenti in merito, si allega alla presente mail testo integrale del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127